Regolamento di disciplina (condotte vietate e sanzioni)
Regolamento di disciplina in base al Regolamento d'istituto
Premessa
Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR 134/2025, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento.
La scuola è luogo di formazione ed educazione nel quale docenti, non docenti e genitori devono cooperare per promuovere le migliori condizioni per l’apprendimento e rimuovere le cause dell’inadeguato o scorretto comportamento degli alunni e delle alunne. Anche i provvedimenti disciplinari devono pertanto avere finalità educativa e tendere a rinforzare la responsabilità degli alunni e delle alunne e ripristinare la correttezza dei rapporti.
Diritti degli studenti e delle studentesse
L’Istituto garantisce agli studenti e alle studentesse i seguenti diritti:
1. l’attuazione dell’offerta formativa esplicitata nel P.T.O.F.;
1. la tutela della riservatezza e lo stesso rispetto, anche formale, che la scuola richiede per tutto il personale;
2. un’adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
3. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso un dialogo costruttivo sui temi di
loro competenza;
4. una valutazione trasparente e tempestiva;
5. iniziative concrete per il recupero delle situazioni di svantaggio;
6. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità a cui appartengono.
Doveri degli studenti e delle studentesse
Gli studenti e le studentesse sono tenuti a:
1. presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni portando tutto il materiale necessario;
2. essere educati e rispettosi delle regole scolastiche, senza assumere comportamenti arroganti e prepotenti;
3. rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze/ritardi e per la riconsegna dei riscontri;
4. svolgere i compiti, orali e scritti, assegnati ed impegnarsi nello studio;
5. prestare l’attenzione necessaria e richiesta dall’attività didattica programmata;
6. avere nei confronti di tutte le persone con cui interagiscono e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi;
7. avere cura della propria persona, dell’igiene personale e dell’abbigliamento nel rispetto della convivenza
civile;
8. non compiere atti che offendano la morale e la civile convivenza e turbino la vita della comunità scolastica;
9. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti degli ambiti in cui si vengono
a trovare;
10. utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio dell’Istituto o altrui;
11. condividere, con le altre componenti dell’Istituto, la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della comunità.
Capo I – Condotte vietate e sanzioni
Principi generali
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma incide sulla valutazione del comportamento.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e devono servire come momento di crescita.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano un allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
6. I doveri degli studenti e delle studentesse sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono stati identificati le tipologie di mancanze e le relative sanzioni disciplinari.
7. Si precisa che, in relazione ad ogni tipo di mancanza, la scuola promuoverà interventi mirati alla riflessione sulla natura della mancanza e sulle sue conseguenze.
Si precisa, comunque, che in presenza di comportamenti non adeguati ai doveri già descritti e non menzionati nelle singole aree, l’Organo Collegiale predisposto può valutare la gravità della mancanza e procedere alla relativa sanzione.
Mancanze – Sanzioni – Procedure
AREA 1 – FREQUENZA: Ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia
|
TIPO DI MANCANZE |
SANZIONI e PROCEDURE |
|
1. Ritardi sistematici alla prima ora di lezione e alla fine dell’intervallo. 2. Assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti. 3. Mancanza di firme dei genitori sul diario. 4. Contraffazione firma delle comunicazioni scuola-famiglia. |
L’ammonizione seguirà un iter graduale. Per i punti 1 -3-4 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. richiamo verbale in classe da parte dell’insegnante coinvolto; 2. nota sul registro elettronico (insegnante coinvolto) 3. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore) o lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore). Per il punto 4 si seguirà il seguente iter graduale: 1. nota sul registro di classe (insegnante coinvolto); 2. telefonata alla famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto; 3. convocazione della famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto e in caso di necessità; Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento. |
AREA 2 – IMPEGNO: Materiale, studio, compiti
|
TIPO DI MANCANZE |
SANZIONI e PROCEDURE |
|
1. Non porta il materiale necessario. 2. Non svolge i compiti assegnati. 3. Non si impegna nello studio. 4. Non rispetta le consegne degli insegnanti. 5. Non presta l’attenzione necessaria durante l’attività didattica. 6. Interrompe le lezioni con interventi inopportuni. 7. Porta materiale estraneo all’attività didattica (figurine, carte gioco, giornali, materiale potenzialmente pericoloso...) o utilizza parti del corredo scolastico in modo improprio. 8. Si comporta scorrettamente durante le prove di verifica (suggerisce ai compagni, utilizza foglietti, copia dai compagni...). |
Per i punti 1-2-3-4-5-6 l’ammonizione seguirà il seguente iter graduale: 1. richiamo verbale in classe da parte dell’insegnante coinvolto; 2. eventuali compiti aggiuntivi; 3. dopo ripetute mancanze annotazione sul registro di classe (insegnante coinvolto); 4. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore) o lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore). Per il punto 7 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. nota sul registro di classe; 2. immediato sequestro del materiale e restituzione al termine della lezione con avviso alla famiglia fatta eccezione per il materiale potenzialmente pericoloso; 3. per materiale potenzialmente pericoloso e/o sconveniente immediato ritiro e restituzione ai genitori mediante colloquio con coordinatore di classe e/o docente coinvolto. - Per materiale particolarmente pericoloso e/o atto ad arrecare ferite o danni sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni e/o da attività collegate alla progettazione didattica ed impiego in lavori socialmente utili. - Nei casi gravi e/o reiterati, sospensione dalle lezioni e/o da attività collegate alla progettazione didattica fino ad un massimo di 15 giorni. Per il punto 8 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. nota sul registro di classe; 2. ritiro dell’elaborato con valutazione negativa. |
Le sanzioni previste non sostituiscono, da parte delle persone offese, l’eventuale denuncia alle Autorità Competenti, come previsto dall’art. 2 della Legge n. 71 del 29/05/2017 (tutela della dignità del minore). Il fatto che il soggetto ripreso sia un alunno con disabilità tutelata dalla Legge 104/92 costituisce un’aggravante, così come il fatto che la divulgazione in rete abbia lo scopo di deridere o ledere la dignità della persona facendo riferimento alla disabilità o all’aspetto fisico.
AREA 3 - RISPETTO DELL’AMBIENTE/ STRUTTURE/ COSE delle persone e della scuola, laboratori, strumenti, sussidi
|
TIPO DI MANCANZE |
SANZIONI e PROCEDURE |
|
1. Sporca con cartacce e/o altro la classe, i 2. Imbratta con scritte banchi, muri, bagni... 3. Danneggia materiali altrui. 4. Danneggia gli arredi scolastici (banchi, sedie...). 5. Danneggia materiali e strumenti didattici (cartine, libri, computer, strumenti musicali...). 6. Danneggia la rubinetteria del bagno e i servizi igienici. |
Per i punti 1 - 2 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. nota sul registro di classe (insegnante coinvolto); 2. pulizia, ove possibile, dell’ambiente sporcato da parte del singolo o della classe; Per i punti 3 - 4 - 5 - 6 si prenderanno i seguenti provvedimenti: nota sul registro di classe, a seconda della gravità del danneggiamento: 1. telefonata alla famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto; 2. lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con eventuale presenza del Dirigente Scolastico per i danni più gravi; 3. individuazione di attività socialmente utili all’interno della scuola (anche per le mancanze da 1 a 6): collaborare con il personale ATA nella pulizia dei locali imbrattati e/o raccogliere foglie e cartacce nel cortile della scuola durante l’intervallo; 4. risarcimento pecuniario del danno arrecato da parte dell’alunno; 5. sospensione dalle lezioni e/o da attività collegate alla progettazione didattica fino ad un massimo di 15 giorni; Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento. |
AREA 4 - RISPETTO DELLE PERSONE: Convivenza civile
|
TIPO DI MANCANZE |
SANZIONI e PROCEDURE |
|
1. Disturbo e comportamento scorretto durante intervalli e cambio di insegnante. 2. Comportamento non adeguato all’ambiente scolastico (utilizzo di abbigliamento non consono, mancanza di ordine e pulizia). 3. Ricorso al linguaggio volgare o blasfemo. 4. Danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali. 5. Comportamento offensivo della dignità altrui, intimidatorio e/o prevaricante nei confronti delle persone presenti nella scuola (Dirigente, insegnanti, personale ATA, alunni, estranei). 6. Aggressione fisica verso i compagni o altre persone, con impiego anche di oggetti atti ad arrecare ferite o danni. 7. Violazione del divieto di fumo e di introduzione a scuola e assunzione di sostanze non lecite. 8. Violenza verbale, fisica o psicologica, intenzionale e reiterata, messa in atto individualmente o in gruppo, tale da costituire atti di bullismo e cyberbullismo: a. Bullismo fisico con attacchi aperti nei confronti della vittima, come colpire con pugni o calci, sottrarre o rovinare oggetti di proprietà, ecc. b. Bullismo verbale con comportamenti espliciti quali deridere, insultare, prendere ripetutamente in giro, sottolineare difetti fisici, difficoltà scolastiche o sportive, aspetti razziali, ecc… c. Bullismo indiretto teso all’isolamento sociale e alla intenzionale esclusione dal gruppo con comportamenti quali: - il diffondere pettegolezzi fastidiosi o storie offensive; - l’escludere dai gruppi di aggregazione; |
Per i punti 3 - 5 - 6 i comportamenti offensivi saranno così classificati: a) offese verso il Dirigente Scolastico, un insegnante e/o personale della scuola 1. ammonizione con nota sul registro da parte docente coinvolto; 2. comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore o del docente coinvolto; 3. sospensione dalle lezioni e/o dalle attività collegate alla progettazione didattica fino ad un massimo di 15 giorni. b) offese verso i compagni 1. scuse immediate all’alunno offeso e ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente coinvolto e nota sul diario dello studente; 2. convocazione della famiglia da parte del coordinatore in caso di offese gravi e/o ripetute. Per i punti 1 - 2 - 4 - 6 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. richiamo verbale in classe; 2. nota sul registro di classe da parte del docente coinvolto; 3. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore); 4. nei casi gravi o reiterati: sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni e/o da attività collegate alla progettazione didattica. Relativamente al punto 4, si precisa che l’oggetto sottratto dovrà essere restituito e, se danneggiato, dovrà essere ricomprato o risarcito. Per il punto 7 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. immediata convocazione della famiglia da parte del coordinatore; |
|
- l’istigazione e manipolazione del gruppo o di singoli contro un pari individuato come vittima, ecc…. 9. Comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 (Legge su Cyberbullismo) come ad esempio: - deliberata ostensione e/o deliberato inoltro a persone terze di chat o screenshot (nella loro versione reale o contraffatta), relativi a conversazioni private, sia dentro che fuori orario scolastico, senza il consenso dei partecipanti, da cui scaturisca, nella persona oggetto di pettegolezzo, denigrazione o calunnia, un danno fisico e/o disagio psicologico e/o emotivo e/o comportamentale che si riverbera sull’inclusione e/o sull’integrazione nel gruppo classe e/o sulla vita scolastica e/o sulla frequenza alle attività didattiche; - utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, registrare, riprendere, senza autorizzazione, compagni, insegnanti, personale non docente, con la successiva comprovata divulgazione sia in rete che attraverso altri canali di comunicazione, ecc… 10. Azione di data breach (appropriazione indebita delle credenziali di account ad uso scolastico di docenti o di alunni, uso illecito del Registro elettronico e/o di account scolastici propri e altrui, ecc...) |
2. per l’introduzione a scuola e per l’assunzione di sostanze non lecite, denuncia alle Autorità competenti da parte del Dirigente Scolastico; 3. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni e/o da attività collegate alla progettazione didattica; 4. nei casi gravi o reiterati sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Per i punti 8 e 9 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. richiamo verbale in classe; 2. nota sul registro di classe da parte del docente coinvolto; 3. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - nota sul registro di classe da parte del docente coinvolto; - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore). 4. nei casi gravi e/o reiterati (in merito costituiscono un’aggravante anche condotte simili a quella da sanzionare agite fuori dal contesto scolastico): sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni e/o da attività collegate alla progettazione didattica. Per il punto 10 si prenderanno i seguenti provvedimenti: 1. immediata convocazione della famiglia da parte del coordinatore; 2. per il data breach, denuncia alle Autorità competenti da parte dell’interessato; 3. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni e/o da attività collegate alla progettazione didattica. Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento. |
AREA 5 - RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI TELEFONINI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
|
TIPO DI MANCANZE |
SANZIONI e PROCEDURE |
|
1. Esibire, accendere o tenere acceso il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative (intervallo, visite d’istruzione...). 2. Utilizzare dispositivi elettronici (registratori, MP3, videocamere …) |
Per i punti 1 e 2 l’ammonizione seguirà il seguente iter: 1. nota sul registro elettronico da parte del docente coinvolto; 2. ritiro immediato del cellulare e/o del dispositivo elettronico che verrà consegnato al coordinatore di sede con |
1 Nota ministeriale prot. 5274 dell’11/07/2024 Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione.
|
durante lo svolgimento delle attività didattiche e/o ricreative se non autorizzati (intervallo, visite d’istruzione, …) 4.Utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, e quindi divulgare, prove di verifica o altro materiale scolastico, al fine di avvantaggiare, in modo scorretto, se stessi e/o altri alunni. |
successiva cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in ambito scolastico davanti ai genitori; 3. comunicazione telefonica alla famiglia da parte del docente coinvolto; 4. il telefono e/o del dispositivo elettronico ritirato potrà essere recuperato da parte della famiglia previo appuntamento con il coordinatore di sede; 5. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni e/o da attività collegate alla progettazione didattica (es. visite e viaggi di istruzione); 6. nei casi gravi o reiterati (diffusione delle immagini e dei video fatti durante l’orario scolastico via web), sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni. Si precisa che qualsiasi tipo di audio o video registrazione deve essere autorizzata per iscritto dai diretti interessati. Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento. |
AREA 6 -RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA - Responsabilità Civile
|
TIPO DI MANCANZE |
SANZIONI e PROCEDURE |
|
1. Violazione delle disposizioni organizzative 2. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui (correre e spintonarsi; uscire dall’aula senza il permesso del docente; restare a lungo fuori dall’aula; allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola; uscire dall’edificio scolastico durante l’orario delle lezioni.) |
Per i punti 1 e 2 l’ammonizione seguirà il seguente iter 1. nota sul registro di classe (insegnante coinvolto); 2. comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: - telefonata alla famiglia (insegnante coinvolto o coordinatore); - lettera alla famiglia con convocazione e colloquio con la famiglia (coordinatore); 3. eventuale esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e /o visite didattiche; 4. sospensione dalle lezioni nel caso di gravi e/o ripetute violazioni delle disposizioni organizzative e di sicurezza fino a 15 giorni. Ciascuna mancanza inciderà sulla valutazione del comportamento. |
In caso di giorni di sospensione, è possibile convertire la sanzione in attività di studio individuale e/o guidato che approfondiscano le eventuali conseguenze della condotta agita e che prevedano un momento di restituzione del lavoro svolto in classe alla presenza del Dirigente scolastico.
Capo II – Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni
A - Sanzioni diverse dall’allontanamento dalle lezioni e eventuale esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e /o visite didattiche o altre attività organizzate dalla scuola
1. L’irrogazione della sanzione dell’ammonizione è comminata dal docente o dal Dirigente Scolastico sentito lo studente e notificata con trascrizione sul registro elettronico.
2. L’irrogazione dell’eventuale esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e /o visite didattiche o altre attività organizzate dalla scuola è di competenza del Consiglio di Classe con la sola rappresentanza dei docenti. La sanzione è notificata dal Dirigente Scolastico alla famiglia con apposita comunicazione.
B - Sospensione dalle lezioni fino 2 giorni
1. La sospensione dalle lezioni è di competenza del Consiglio di Classe.2
C - Sospensione dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni
1. La sospensione dalle lezioni è di competenza del Consiglio di Classe.3
2. Il Dirigente scolastico, su richiesta dei docenti, convoca il Consiglio di classe con un preavviso minimo di cinque giorni e contestualmente invita lo studente, accompagnato da un genitore o di chi ne esercita la patria potestà, a partecipare alla fase dibattimentale del Consiglio.
3. Il Consiglio di Classe valuta il comportamento e delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività individuate, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso la scuola o le strutture ospitanti convenzionate con l’Istituto.
C - Sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni
- Il comportamento reiterato, dopo la comminazione della sanzione della sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, determina la sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. Del pari determina la sospensione oltre i quindici giorni la diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini a contenuto pornografico o comunque gravemente lesive della dignità personale o della privacy.
- La contestazione dell’addebito è operata dal Dirigente scolastico in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione.
- La contestazione, indirizzata ai genitori o a chi esercita la patria potestà, contiene l’invito rivolto allo/a studente/ssa a fornire, entro il termine finale di cinque giorni decorrenti dalla notifica, le proprie giustificazioni.
- Entro quindici giorni, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, il Dirigente scolastico invita il presidente del Consiglio d’Istituto a convocare l’organo collegiale. Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente e le eventuali giustificazioni fornite dello studente al Dirigente scolastico, valuta il comportamento e delibera la sanzione.
- Lo studente, il genitore o chi esercita la patria potestà, con istanza scritta, può chiedere di essere sentito dal Consiglio d’Istituto.
- L’offerta da parte del Consiglio d’Istituto di convertire la sanzione disciplinare in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, individuata concretamente dal Consiglio di Classe di appartenenza dello studente, deve essere espressamente accettata dall’interessato.
- Qualora si renda necessario l’allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe competente, per il tramite del Coordinatore, d’intesa con il Dirigente scolastico e/o altre autorità o servizi, predispone e attua il programma finalizzato al recupero e reinserimento.
2 Come indicato dalla nota del MIUR prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di quesiti) e di successiva e conseguente surroga.
3 Come indicato dalla nota del MIUR prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di quesiti) e di successiva e conseguente surroga.
D - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi. (cfr. artt. 6, c.2-bis del D.Lgs. n.62/2017 e 5, c.3 dell’O.M. n.3/2025).
2. L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico.
4. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico.





